sabato 2 marzo 2013

[159°] LA SENTENZA N. 380/12 DEL TRIBUNALE DI L'AQUILA (2a puntata)

IL PROCESSO ALLA COMMISSIONE GRANDI RISCHI
2a puntata:  Il ruolo giuridico della Commissione e l' "operazione mediatica" del 2009

Nella prima puntata di questa sintetica esplorazione della sentenza 380/12 avevamo visto che le sue motivazioni prendevano (giustamente) le mosse dalla ricostruzione dei fatti. Ricostruzione giudiziaria, ovviamente.

E vi si affermava:
  1. il terremoto del 6 aprile e' si' senz'altro un terremoto rilevante per la sua natura e per le sue conseguenze, ma tuttavia rientra nei parametri di previsione (e consuetudine) per quel sito;
  2. nessuno puo' prevedere il momento ed il luogo di accadimento di un terremoto, ma proprio per questo neppure si puo' escluderne il contrario.
Scorrevano via cosi' le argomentazioni del capitolo 1 e del capitolo 2.

Nel successivo capitolo 3, ora, si rinviene una interessantissima ricostruzione temporale della disciplina (giuridico - tecnico - amministrativa) dell'attivita' della Commissione Grandi Rischi.

Il capitolo contiene alcuni passi che ritengo di estremo interesse per il professionista tecnico.

Vediamoli.

Anzitutto vi si apprende che prima del 1970 in tema di protezione civile vigeva un sostanziale fai-da-te. A pagina 67 infatti:

"Dopo il terremoto dell’Irpinia del 23 novembre 1980 è stata avvertita, quale lacuna non più tollerabile, l’assenza di una normativa specifca che disciplinasse compiutamente il settore delle competenze e delle azioni da compiere in emergenza.
La normativa di protezione civile all’epoca in vigore (...) rinviava, infatti, la disciplina di dettaglio ad un regolamento di esecuzione da emanarsi con D.P.R. entro un anno dall’approvazione della legge stessa, ma erano trascorsi 11 anni senza che tale regolamento fosse stato emanato."

11 anni di ritardo... per arrivare al previsto regolamento nel 1981; giusto dopo il terremoto dell'Irpinia.

E gia' allora la Commissione Tecnica - una Commissione Grandi Rischi ante litteram - aveva per compiti la cura ed il coordinamento:

"[de]gli studi sulla previsione e prevenzione delle calamità naturali e catastrofi, sulla predisposizione e l’attuazione dei vari interventi nonché sulla ricerca, raccolta e divulgazione di ogni informazione utile ai fini della protezione della popolazione."

La successiva evoluzione normativa faceva si' che l’analisi del rischio, ai fini di protezione civile, diventasse un compito affidato a funzionari pubblici. E che la stessa Commissione, poco dopo, divenisse anche organo di assistenza oltre che di consulenza su specifiche questioni (scientifiche).

Arriviamo cosi' alla legge sulla protezione civile del 1992, la numero 225.

E da ultimo per dire che la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi veniva ridefinita nei suoi tratti essenziali con il decreto-legge 343/01,che all’articolo 6 prevedeva espressamente l’abrogazione di tutte le disposizioni della legge 225/92 incompatibili con tale nuova disciplina.

Ma siamo al 2009. Al terremoto.

Perche' questa ricostruzione "storica" tra le motivazioni della sentenza?

Perche' "[n]el capo di imputazione (...) il P.M. non contesta agli imputati la mancata previsione del terremoto, la mancata evacuazione della città di L’Aquila o la mancata promulgazione di uno stato di allarme, ma addebita agli imputati la violazione di specifici obblighi in tema di valutazione, previsione e prevenzione del rischio sismico disciplinati dalla vigente normativa."

L'accusa e' ben precisa, quindi, ed assolutamente difforme da quanto par di leggere e di sentire per il tramite dei media, ove si e' gia' diffusa l'idea che in Italia si stia perpetrando un processo alla scienza: addirittura una sorta di macabro vilipendio post mortem su Galileo Galilei.

La tagliola giudiziale inizia in effetti a chiudersi gia' a pagina 79 delle motivazioni dove si legge:

gravavano specifici e puntuali obblighi di legge consistenti nella: previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio e nella 'valutazione dei rischi' come previsto dall’art. 9 comma 1 della Legge 24/02/1992 n. 225.
I compiti di 'valutazione dei rischi' e di 'previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio' delineano lo statuto giuridico dei componenti della Commissione Grandi Rischi e ne indicano i doveri."

Ed eccola di seguito completata la premessa a quello che sara' il successivo macigno accusatorio:

"Il contenuto di tali compiti non è rimesso al prudente apprezzamento dell’interprete, ma è espressamente definito dal legislatore all’articolo 3 commi 2 e 3 della Legge 24/02/1992 n. 225 nella parte in cui stabilisce che:
  • la previsione consiste nelle attività dirette allo studio ed alla determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, alla identificazione dei rischi ed alla individuazione delle zone del territorio soggette ai rischi stessi”;
  • la prevenzione consiste nelle attività volte ad evitare o ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2 anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione.

(Par di capire che non fosse assolutamente opportuno parlare "a braccio" se si fosse stati membri della Commissione.)

In questo assetto normativo la Commissione - nella persona dei suoi esperti - fu appunto convocata il 31 marzo 2009 "con l’obiettivo di fornire ai cittadini abruzzesi tutte le informazioni disponibili alla comunità scientifica sull’attività sismica delle ultime settimane".

Vi segui' il famoso verbale (preceduto da una bozza) e ben quattro interviste rilasciate ai media:  una dal Prof. Barberi, una seconda dal Prof. De Bernardinis, una terza dal sindaco Cialente e l'ultima, la quarta, nuovamente dal prof. De Bernardinis.

I contenuti di bozza, verbale ed interviste sono riferiti a pagina  97 come concordanti tra loro.

Quindi: chiaro l'obiettivo - informare la popolazione - e concordanti tra loro tutte le azioni conseguenti.

Ma ecco che s'intrufola un colpo di scena (cfr. a pagina  134 e seguenti): stava parlando veramente la Commissione oppure solo un gruppo di autorevoli esperti?

La domanda che par cadere come i cavoli a merenda non e' di poco conto se e' stata usata dagli imputati come tesi difensiva: se non parlo come Commissario, non sono neppure imputabile di aver violato la disciplina della Commissione...

Seguono le pagine da 136 a 141 di sottili rinvii alla allora vigente disciplina della Commissione per concludere da parte del giudice che:

"L’esame dell’articolata disciplina di organizzazione e funzionamento della Commissione Grandi Rischi appena esposta consente, tuttavia, di osservare come la critica mossa (...) non sia fondata."

Cioe' cade questa tesi difensiva: a parlare erano proprio gli esperti della Commissione Grandi Rischi.

E non semplici ma autorevoli scienziati, come involontariamente sostenuto dai media.

Ed a pagina 146 la spiegazione della sentenza di primo grado:

"L’esame dello schema organizzativo disciplinato dalla legge, da un lato e la verifica delle modalità con le quali gli imputati sono stati convocati ed hanno operato in occasione della riunione in esame, dall’altro, consentono di rispondere a tutte le eccezioni dei difensori e di affermare che a L’Aquila, il 31.3.09, gli imputati agirono effettivamente in qualità di componenti della Commissione Grandi Rischi come contestato nel capo di imputazione.
I punti nodali di tale verifica sono:
1. quello relativo alle modalità formali di convocazione;
2. quello relativo al dato nominalistico della riunione;
3. quello relativo al numero ed alla qualità dei partecipanti alla riunione;
4. quello relativo all’attività in concreto svolta nel corso della riunione ed al contributo fornito in termini casualmente rilevanti da ogni singolo imputato."

A sostegno di cio' seguono le pagine seguenti sino a pagina 181.

Archiviato il colpo di scena.

Ma a L'aquila il 31 marzo 2009 (cfr. a pagina 173):

"le cose andarono diversamente da quanto, in astratto, prevedono le norme sopra riportate poiché, per 'scelta mediatica', il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile affidò il compito informativo direttamente ai membri della Commissione Grandi Rischi che se ne assunsero consapevolmente e volontariamente l’onere."

Ed infatti vi si fa presente che:

"L’istruttoria dibattimentale ha consentito di accertare che in occasione della riunione del 31.3.09 gli odierni imputati, in qualità di componenti della Commissione Grandi Rischi, assunsero l’onere di informazione diretta nei confronti della popolazione interessata in due modi:
  1. consentendo l’accesso e la presenza nella sala di persone diverse daicomponenti nominativi della Commissione Grandi Rischi e dai partecipanti alla riunione, rendendo, di fatto, immediatamente pubblici, senza alcun filtro, ogni fase della discussione e ogni argomento trattato;
  2. attraverso la partecipazione alla conferenza stampa, tenuta in conclusione della riunione, di BARBERI e DE BERNARDINIS, alla presenza del prof.DOLCE e del prof. CALVI, unitamente al Sindaco Cialente e all’assessore Stati (come attestano le immagini televisive della conferenza stampa prodotte dal P.M.) che aveva ringraziato i componenti della Commissione per le 'affermazioni che mi permettono di andare a rassicurare la popolazione attraverso i media che incontreremo in conferenza stampa'.".
Per inciso, e' drammatica la testimonianza al riguardo del Prof. Boschi:

"Pubblico Ministero, Picuti - perché partecipavano persone in più rispetto a quelle a cui era abituato?
IMPUTATO, Boschi Enzo -si, persone in più che io non conoscevo ma sembrava veramente che tutta la sequenza logica che era stata immaginata dalla protezione civile in questo caso saltava, cosa perfettamente legale, non credo che ci sia niente di strano, però era al di fuori della mia esperienza.
".

In questo modo (cfr. a pagina 175):

"Veniva data (...) concreta attuazione alla “operazione mediatica” voluta dal dott. Bertolaso, tesa al raggiungimento dell’obiettivo di un’informazione immediata, diretta, più ampia possibile, autorevole, senza filtri.".

Operazione mediatica ben colta dall'assessore Stati alla protezione civile provinciale (cfr. a pagina 178):

"Grazie a queste vostre affermazioni che mi permettono di andare a rassicurare la popolazione attraverso i media che incontreremo in conferenza stampa."

La tagliola e' chiusa.

A pagina 180 si legge sempe al riguardo:

"La comunicazione tra la comunità scientifica e la popolazione, eliminato tale filtro [del Dipartimento di Protezione Civile, N.d.POA], è stata dunque diretta, assolutamente in linea con l’intendimento iniziale del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, come dallo stesso ricordato nel corso della sua deposizione dibattimentale.".

E finalmente a pagina 181:

"L’effetto tragico di tale scelta verrà colto in pieno all’esito dell’esame delle deposizioni testimoniali attraverso le quali è stato ricostruito il processo motivazionale che ha indotto le singole vittime di questo processo a rimanere in casa la notte a cavallo tra il 5.4.09 ed il 6.4.09. Si vedrà, infatti, che l’eliminazione del suddetto filtro, la mancata frapposizione tra la Commissione Grandi Rischi e la popolazione aquilana del necessario (e normativamente previsto) passaggio intermedio attraverso il Dipartimento della Protezione Civile (con la dovuta riflessione su forme, modi e contenuti del messaggio da diffondere) ha amplificato l’efficacia “rassicurante” (nei termini che verranno chiariti in seguito) del messaggio diffuso. 

In tal modo la popolazione aquilana è stata investita da un contenuto informativo diretto e rassicurante che ha disinnescato la istintiva ed atavica paura del terremoto ed ha indotto i singoli ad abbandonare le misure di precauzione individuali seguite per tradizione familiare in occasione di significative scosse di terremoto, con le tragiche conseguenze che saranno di seguito esaminate."

In questo tristissimo modo si conclude appunto il capitolo 3 che puo' considerarsi il punto sulla ricostruzione giudiziale dell'intera vicenda.

Il capitolo 4  a partire da queste condotte contestate arrivera' a ricostruire i profili penali della colpa corrispondente.

Ma questa e' un'altra puntata...

[continua...]

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Note redazionali:
  1.  l'argomento trattato dal post riguarda un ambito tematico assolutamente estraneo alla formazione professionale di POA. E' comunque presentato ai lettori per l'assoluta rilevanza degli argomenti trattati se riferiti alla professione tecnica, intesa anche come mera consulenza.
  2. a differenza della prima puntata, i rimandi alle pagine della sentenza fanno riferimento al testo in formato elettronico (PDF) scaricabile dal sito processoaquila.wordpress.com, direttamente collegato all'INGV come affermato nella hompage dell'istituto (online alla data del presente post). Nella prima puntata ci si riferiva invece al testo in formato elettronico scaricabile dal sito www.6aprile.it, ora non piu' disponibile. Si tenga percio' presente che le pagine cola' citate: 26-68-76, corrispondono nel nuovo testo alle pagine 22-79-85.
  3. POA non ha sino ad ora espresso alcuna opinione nel merito della sentenza commentata.
[ 159°] ITALIAN SCIENTISTS SENTENCED TO SIX YEAR IN PRISON FOR EARTHQUAKE FORECAST (2nd part)
No english version for this post... sorry.

2 commenti:

  1. Complimenti per il lavoro di analisi e riassunto !

    clauss

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  2. Ciaoooooo! Clauss

    Sai che e' un piacere vederti passare qui alle Officine...

    Che la SALUTE sia sempre con te ;-)

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