domenica 24 marzo 2013

[161°] LA SENTENZA N. 380/12 DEL TRIBUNALE DI L'AQUILA (4a puntata)

IL PROCESSO ALLA COMMISSIONE GRANDI RISCHI
4a puntata:  Il giudice spiega il rischio sismico: R = P x V x E

(Confesso ai lettori di POA - magari con poco stile redazionale - che ho trovato questo quarto capitolo delle motivazioni della sentenza, di enorme interesse professionale.)

Sino a qui il giudice di primo grado aveva demolito la difesa illustrando la non bonta' degli atti commessi dagli imputati. E giu' tutti a chiedersi (POA compreso) cosa invece avrebbero dovuto fare.

Se lo chiede e se lo dice anche il giudice a pagina 243:

"Nei paragrafi che precedono è stata ricostruita, attraverso l’esposizione delle prove emerse nel dibattimento e la verifica del loro contenuto, la condotta degli imputati in termini commissivi: ciò che essi hanno detto, nella qualità contestata, alla data del 31.3.09 nel corso della riunione.
Nei paragrafi che seguono si darà risposta ad un interrogativo che costantemente gli imputati ed i loro difensori hanno posto nel corso dell’esame e delle arringhe difensive: che cosa gli imputati avrebbero dovuto fare.
".

E poco oltre dice quasi a rimarcare il proprio perimetro di azione:

"Non è compito del giudice, dunque, verificare lo stato delle conoscenze scientifiche sulla previsione dei terremoti; compito del giudice è, invece, quello di accertare se la condotta tenuta dagli imputati in occasione della riunione del 31.3.09 sia stata o meno pertinente ed in linea con i doveri di previsione, prevenzione ed analisi del rischio imposti dalla normativa vigente; e se tale condotta sia stata adeguata e coerente con il patrimonio scientifico conoscitivo comune tra i vari componenti della Commissione.".

Confesso la mia irritazione nel non essere riuscito sin qui a capire come avrebbero dovuto declinare - gli imputati - questa previsione, prevenzione, ed analisi del rischio...

Ma ci si arriva qui passo passo...

A pagina 245, ancora: "proprio sulla corretta analisi del rischio andava, di pari passo, calibrata una corretta informazione.".

Comincia a delinearsi questa idea di una mancata analisi del rischio.

"Il giudizio di prevedibilità/evitabilità si struttura, dunque, proprio per esplicita indicazione di legge, in termini di analisi del rischio: ciò che si rimprovera agli imputati è appunto una valutazione in tal senso carente e inidonea."

E a pagina 246 il giudice afferma sicuro che "le conoscenze e i dati (gli indicatori di rischio che verranno di seguito esaminati) a disposizione degli imputati a L’Aquila il 31.3.09 permettevano certamente di poter formulare una fondata valutazione di prevedibilità del rischio.".

Sembra molto sicuro di se'. Ma vediamo di capire anche noi.

Da questo punto in avanti nelle motivazioni si susseguono dei passi di assoluta chiarezza, che confesso avrei voluto trovare anche in qualche lezione universitaria...

"La legge non esigeva una riposta in termini di certezza scientifica sulla previsione del terremoto, ma una valutazione del rischio in termini di completezza e adeguatezza. E, come detto, vi è una grande differenza tra la prevedibilità di un terremoto e la prevedibilità del rischio: il terremoto è un fenomeno naturale non prevedibile; il rischio è una situazione potenziale analizzabile.".

"Il compito della Commissione non è dunque quello di prevedere il terremoto; il compito della Commissione è invece quello di valutarne il rischio a scopi di prevenzione." (Pagina 248).

"La successiva attività di informazione deve essere calibrata sull’esito di tale analisi." (Pagina 253).

Come?

Lo si dice subito. Ma prima un colpo di scena:

"l’avv. Dinacci, difensore del prof. DOLCE e del prof. DE BERNARDINIS, ha rilevato come non è possibile procedere all’attività di previsione, prevenzione ed analisi del rischio sismico senza operare un collegamento in termini di previsione del terremoto quale evento naturale." (Pagina 256).

Pare ovvio e sinceramente convincente. Meno ovvia la risposta:

"Il ragionamento del difensore, che si incentra sulla pretesa secondo cui -rischio e terremoto non possono essere separati-, porta all’illogica conclusione secondo cui analisi del rischio e previsione deterministica dell’evento coincidono.
L’analisi del rischio che gli imputati avrebbero dovuto compiere alla data del 31.3.09 secondo i parametri legislativi esaminati, avrebbe dovuto coincidere, seguendo il ragionamento del difensore, con la previsione deterministica della scossa delle ore 03.32 del 6.4.09. Conclusione evidentemente errata, poiché, nega la diffenza tra evento naturale verificato e analisi del rischio di verificazione dell’evento; nega in radice la differenza, conosciuta sin dai tempi del flosofo greco Aristotele, tra fenomeno in atto e fenomeno in potenza.
" (Pagina 257).

E poco oltre: "Previsione delle ipotesi di rischio, dunque, e non previsione delle calamità naturali.".

Ecco il 'core' del ragionamento del giudice: ci si metto un po' a capirlo ma alla fine lo si coglie: alla CGR e' mancata l'analisi di cio' che scientificamente si chiama scenari di rischio.

Cioe', cioe', la CGR non avrebbe valutato alcun scenario di rischio: PER IL GIUDICE DI PRIMO GRADO SONO MANCATI GLI SCENARI DI RISCHIO.

Tanto e' chiara per il giudice questa cosa che qui si e' detta, da farsi scappare anche un commento sarcastico:

"La differenza tra evento naturale verificato e analisi del rischio di verificazione dell’evento; la differenza tra fenomeno in atto e fenomeno in potenza; la differenza tra previsione deterministica dell’evento naturale e analisi del rischio non pare che abbia incontrato il favore delle difese degli imputati.".

E quindi e' il giudice, nelle motivazioni, a spiegare la valutazione del rischio sismico a chi della valutazione del rischio sismico ha fatto il proprio mestiere. Ne seguono pagine e pagine che dal punto di vista scientifico non paiono (a POA, obviously) fare una piega: magari certe lezioni universitarie avessero avuto la stessa chiarezza di esposizione.

Ma vediamo.

Al paragrafo 4.6 delle motivazioni si parla principalmente di rischio sismico ed il giudice dimostra di conoscere bene l'ambito scientifico arrivando a citare un lavoro del Prof. Dolce:

"Come noto, le valutazioni di rischio sismico sono il risultato di sintesi delle valutazioni di pericolosità sismica del territorio, dell’esposizione al rischio e della vulnerabilità sismica degli oggetti esposti." (Pagina 262).

E quindi lo scrive papale papale:

"Il rischio sismico, dunque, è rappresentabile con la seguente formula:
R = P x V x E
dove R sta per rischio sismico, P sta per pericolosità, V sta per vulnerabilità ed E sta per esposizione."
E pertanto:

"L’analisi del rischio sismico, costituito appunto dal prodotto dei tre fattori appena indicati, deve essere svolta attraverso l’attività

di previsione (che -consiste nelle attività dirette allo studio ed alla determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, alla identificazione dei rischi ed alla individuazione delle zone del territorio soggette ai rischi stessi- art. 3 comma 2 L. 225/92);


di prevenzione (che consiste nelle attività volte ad evitare o ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2 anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione” art. 3 comma 3 L. 225/92);


ed è -finalizzata alla tutela dell’integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi o da altri grandi eventi che determinino situazioni di grande rischio- (art. 5 L. 401/01).
" (Pagina 263).


Ma prima di affrontare al paragrafo 4.6.3 la lettera P (pericolisita'), le motivazioni richiamano alcuni dati fondamentali sulla sismicita' storica della citta' di L'Aquila:

"In epoca storica, la città di L’Aquila era stata investita da tre terremoti distruttivi negli anni 1349, 1461 e 1703; per fonti storiche i terremoti del 1461 e del 1703 erano stati accompagnati o preceduti da un apprezzabile sequenza sismica." (Pagina 264).

"Il dato storico (...) costituisce un indicatore del quale gli imputati, nel corso della riunione del 31.3.09, dovevano necessariamente tenere conto nella loro attività, normativamente prevista, di previsione, prevenzione ed analisi del rischio sismico." (Pagina 265)

"In sede di riunione il dato storico fu esposto ma non fu oggetto di alcuna analisi specifica. In particolare esso non fu analizzato né in relazione all’indicazione del periodo medio di ritorno dei forti terremoti nella zona di L’Aquila né in relazione alla sequenza sismica in corso." (Pagina 265)

... e ancora sullo sciame sismico allora in atto:

"(...) costituiva un valido indicatore, un elemento indubbiamente importante da considerare e da valutare con il dovuto grado di approfondimento nell’analisi rischio sismico."

"Dalla lettura del verbale ufficiale e della bozza di verbale e da quanto riferito dai testi presenti alla riunione risulta, invece, che il tema, seppure preso in considerazione, fu analizzato in modo assolutamente approssimativo, generico, superficiale, contraddittorio, inefficace in relazione ai doveri di previsione e prevenzione normativamente disciplinati." (Pagina 269)

Risultando che:

"(...) in sede di riunione, piuttosto che approfondire l’analisi dello specifico indicatore di rischio in questione, si è disconosciuta la rilevanza delle variazioni anomale della sismicità quali possibili precursori sismici:
- dicendo che era molto improbabile che la magnitudo crescesse;
- escludendo che lo sciame in corso fosse un fenomeno precursore;
- affermando che la sequenza sismica in atto non preannunciava niente.
" (Pagina 271).

Dicevo della letterina P (pericolosita' sismica): la si affronta compiutamente al paragrafo 4.6.3.

Anzitutto sono citate le mappe http://www.bo.ingv.it/~earthquake /ITALY/ forecasting/M5.5+/ (ora scomparse?? ma provate qui) e quindi un articolo del Prof. Boschi scritto nel 1995:

"l’immediata probabilità di un evento sismico di magnitudo pari o maggiore a 5.9 è molto bassa in tutte le regioni tranne che per la Sicilia sud - orientale e per l’Appennino Abruzzese.
(...) la probabilità di occorrenza P di un evento con magnitudo pari o maggiore a 5.9 … nei prossimi 5 anni è bassa ovunque tranne che per le regioni 34 (Aquilano) che ha un P di fatto uguale all’unità (...). Si fa notare che l’alta probabilità della regione 34 deriva dal fatto che dopo tre terremoti pressoché esattamente distanziati (61+/- 2 anni) non si è verificata alcuna attività di grande magnitudo nei successivi 200 anni." (Pagina 279).

E questo consente al giudice di concludere:

"Sostenere che il coeffciente probabilistico (P) è pari a 1 (“di fatto uguale all’unità”) significa affermare che il grado di probabilità non è soltanto molto elevato, ma è addirittura prossimo alla certezza (certezza = 1).
In tale studio, pubblicato nell’anno 1995, la regione dell’aquilano viene dunque indicata, fra tutte quelle considerate, come quella con una probabilità (P) pari a 1, prossimo alla certezza, di occorrenza di un terremoto di magnitudo pari o superiore a 5.9, per il quinquennio 1995 – 2000; per il ventennio 1995 – 2015; per il secolo 1995 – 2105.

Alla data della riunione, dunque, gli imputati sapevano che le stime di occorrenza di un terremoto di magnitudo pari o maggiore a 5.5 o a 5.9 indicavano la zona di L’Aquila come una di quelle a più elevata probabilità (...)" (Pagina 279-280).

E conclude:

"Dalla lettura del verbale ufficiale e della bozza di verbale e da quanto riferito dai testi presenti alla riunione risulta, invece, che il tema [pericolosita' sismica, N.d. POA], seppure preso in considerazione, fu analizzato in modo assolutamente approssimativo, generico, superfciale, contraddittorio, ineffcace in relazione ai doveri di previsione e prevenzione normativamente disciplinati." (Pagina 284)

Alla letterina V (vulnerabilita' degli edifici) e' invece interamente dedicato il successivo paragrafo 4.6.4.

Qui la tagliola giudiziaria e' mirabile e spaventosa allo stesso.

Prima viene citato un testimone - l'ing. Cherubini - a riguardo del famoso Rapporto Barberi :

"L’ing. Cherubini, inoltre, ha esplicitamente confermato il dato contenuto nelle tabelle riportate a pag. 46 del vol. II del Rapporto Barberi secondo il quale nella città di L’Aquila, su n. 752 edifici in muratura sottoposti a verifica, n. 555 rientravano nella fascia di vulnerabilità medio/alta, in quanto presentavano -muratura di cattiva qualità con orizzontamenti deformabili o con orizzontamenti rigidi-.
L’ing. Cherubini, poi, ha confermato anche il dato su base regionale contenuto nella tabella 4.3-11 riportata a pag. 146 del vol. I del cd. Rapporto Barberi, dalla quale si evince che la quasi totalità degli edifici in cemento armato costruiti prima del 1975 presentavano una vulnerabilità sismica medio – alta (MA) e alta (A), mentre gli edifici in cemento armato costruiti dopo il 1975 erano in prevalenza a vulnerabilità sismica medio – bassa (MB).
Il teste ha confermato l’indicazione contenuta nella nota in calce alla tabella in esame, relativa al fatto che la riduzione di vulnerabilità per gli edifici costruiti dopo il 1974 era stata determinata dall’entrata in vigore nel nostro ordinamento delle norme, più rigorose rispetto al passato, contenute nella legge -antisismica-, la L. n. 64/74.
" (Pagina 285)

E il giudice puo' nuovamente affermare:

"Dalla lettura del verbale ufficiale e della bozza di verbale e da quanto riferito dai testi presenti alla riunione risulta, invece, che il tema, seppure preso in considerazione, fu analizzato in modo assolutamente inefficace in relazione ai doveri di previsione e prevenzione normativamente disciplinati perché, nell’analisi del rischio sismico (R), i dati sulla vulnerabilità (V) non sono stati correlati in modo coerente con gli indicatori (costituiti dalla storia sismica di L’Aquila, dall’andamento dello sciame sismico in corso fno al 31.3.09, dalle previsioni probabilistiche) che qualificano il fattore rappresentato dalla pericolosità (P)." (Pagina 290).

Ma quel che piu' paralizza e' il successivo elenco di ben 14 edifici crollati con tanto di indirizzo, descrizione dei materiali costruttivi (muratura scadente o c.a. ante 1974) e relative vittime: 12 + 5 + 8 + 9 + 17 + 23 + 7 + 21 + 3 + 3 + 1 + 2 + 1 + 1 persone.

Una descrizione molto cruda che permette al giudice di dire:

"Tutti gli edifici appena elencati rientrano pienamente, per tipologia ed epoca costruttiva, nella qualificazione di vulnerabilità (V) nota agli imputati." (Pagina 294).

Infine l'ultima letterina, la E (il valore esposto al pericolo terremoto):

"L’ultimo fattore che compone la formula del rischio sismico (R) è rappresentato dalla esposizione (E), ossia l’insieme delle vite umane e dei beni materiali (patrimonio storico, abitativo, lavorativo, socio – culturale ed ambientale) che, proprio in quanto esposti, possono essere perduti o danneggiati in caso di verificazione di un forte terremoto.

Nel caso di specie tale fattore si caratterizzava per l’ampia estensione del centro storico della città di L’Aquila, la fragilità del suo tessuto urbano e edilizio e per la composizione qualitativa della popolazione residente nel centro storico in cui abitavano molti studenti universitari fuori sede." (Pagina 298).

E si citano proprio gli studenti, i fuori sede, con i loro nomi e le rispettive modalita' con cui sono morti nel terremoto del 6 aprile.

E il giudice:

"La consapevolezza da parte degli imputati della particolare “esposizione” che caratterizzava la città di L’Aquila è chiaramente testimoniata dall’articolo a frma del prof. BARBERI, del prof. BOSCHI e del dott. Bertolaso dal titolo -Difendersi dai terremoti: la prevenzione sismica in Italia- (...) nel quale si legge testualmente:
-La vulnerabilità del patrimonio edilizio è così elevata che sono possibili ancora nel futuro eventi catastrofici di enormi dimensioni. (...) Nella città di L’Aquila, per citare un altro esempio, il numero delle vittime in caso di ripetizione del massimo terremoto storico sarebbe di 4.000 – 14.500-.
".

"La previsione di stima del numero delle potenziali vittime contenuto nell’articolo in questione, rappresenta la sintesi più effcace della rilevanza, per la città di L’Aquila, dell’indicatore esposizione (E)." (Pagina 300-301)

Da ultimo i profili di colpa vengono cosi' riassunti (cfr. paragrafo 4.7)

"Da quanto sopra esposto può fondatamente affermarsi che gli imputati chiamati a valutare il rischio sismico, in funzione di previsione e prevenzione, al fine di evitare o di ridurre al minimo i danni di un’eventuale calamità, e a fornire in tal senso al Dipartimento della Protezione Civile, agli enti locali, e più direttamente all’intera popolazione, una informazione chiara, corretta e completa, venivano meno ai loro compiti.
Essi, in occasione della riunione del 31.3.09, procedevano ad un’analisi del rischio assolutamente  approssimativa, generica ed inefficace (...)
" (Pagina 303).

"(...) così dimostrando, per superficialità o per insufficiente attenzione o anche solo per scarsa consapevolezza dei doveri che la legge impone ai membri della Commissione Grandi Rischi, di non essere stati in grado di comprendere e utilizzare, in modo adeguato, tutti i dati a disposizione per la valutazione e per la previsione del rischio; e di non essere stati capaci di orientarne l’interpretazione nella direzione della prevenzione e della corretta informazione."

"Non si rimprovera agli imputati l’assenza di virtù profetiche, ma si rimprovera la violazione di specifici obblighi in tema di valutazione, previsione e prevenzione del rischio sismico disciplinati dalla normativa vigente alla data del 31.3.09 e la violazione di specifici obblighi in tema di informazione chiara, corretta e completa."

"Il giudizio di responsabilità si basa sulla carente valutazione degli indicatori di rischio e sulla errata informazione." (Pagina 304).

Si conclude cosi' il capitolo 4 delle motivazioni.

[continua...]

^   ^   ^
A presto.
Vs. POA

Note redazionali:
  •  l'argomento trattato da questa serie di puntate riguarda un ambito assolutamente estraneo alla formazione professionale di POA. E' comunque presentato ai lettori per la rilevanza degli argomenti trattati se riferiti alla professione tecnica, intesa anche come mera consulenza.
  • a differenza della prima puntata, i rimandi alle pagine della sentenza fanno riferimento al testo in formato elettronico (PDF) scaricabile dal sito processoaquila.wordpress.com, direttamente collegato all'INGV come affermato nella hompage dell'istituto (online alla data della seconda puntata). Nella prima puntata ci si riferiva invece al testo in formato elettronico scaricabile dal sito www.6aprile.it, ora non piu' disponibile. Si tenga percio' presente che le pagine cola' citate: 26-68-76, corrispondono nel nuovo testo alle pagine 22-79-85.
  • POA non ha sino ad ora espresso alcuna opinione nel merito della sentenza commentata.
  • Le altre puntate:  -1a-   -2a-   -3a-
[ 161°] ITALIAN SCIENTISTS SENTENCED TO SIX YEAR IN PRISON FOR EARTHQUAKE FORECAST (4th part)
No english version for this post... sorry.

7 commenti:

  1. Mio nonno dice che costruire sopra la sabbia in pianura è storicamente sicuro perchè non si verificano terremoti.
    Credo che gli imputati della protezione civile debbano tenere in considerazione i detti popolari e le frasi fatte di mio nonno che non fa il sismologo e di certo non era a Padova quando il terremoto del 1800 distrusse la città.

    Ah si, il mio prof di strutture mi ha detto che la conoscenza di mio nonno, non inserita nelle NTC08 è una stronzata perchè se il sisma avviene sullo strato roccioso sottostante al suolo sabbioso ne risulta un terremoto peggiore che in strati rocciosi superfciali.

    Tutti sabbiamo come nelle NTC08 c'è proprio il capitolo: Acquila ascoltate le filastrocche scientifiche scientifiche dei vostri nonni.

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    2. The Q., mi piace come rispetti gli anziani... pero' la filastrocca nooo... proprio no: rischia di mandare il messaggio opposto...

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  2. Sono curioso di vedere come va a finire.....

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  3. Risposte
    1. Ma senti questo...

      P.S.: uno scherzo e' sintetizzare 800 pagine... e che pagine! e poi adesso sto guardando "Sicuri per mestiere".

      P.S.: pero' sono contento che ci sei :))

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  4. Sì, è veramente interessantissimo. Grazie per questo grande lavoro.

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