domenica 2 agosto 2015

[183°] I PROFILI PROFESSIONALI DI DIRETTORE DEI LAVORI E DI COLLAUDATORE DI STRUTTURE - CONSIDERAZIONI

Due figure professionali nello stesso orbitale, e pure con lo stesso spin. Alla faccia di Bohr.
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Dopo un incipit decisamente poco rispettoso del pensiero di Copenaghen, ecco gli argomenti del post:

- obbligo di deposito del progetto e di collaudo per tutte
  le strutture
  cosi' in una recentissima nota dell'Ordine degli ingegneri di Venezia 
- i diversi profili di direttore dei lavori e di collaudatore statico
  idee sparse sotto l'ombrellone per una semplificazione
- postille a "l'obbligo di deposito del progetto..."
  alcune importanti considerazioni a corollario a scala regionale


OBBLIGO DI DEPOSITO E DI COLLAUDO PER TUTTE LE STRUTTURE
Fa un caldo terribile. I pesci si lessano nel mare. Il clima si sta marzianizzando. E l'ordine professionale cui appartengo se ne esce buono buono, bello bello, con delle frasi del tipo:
'na bomba!

Sono collassato giu' dalla sedia dove stavo leggendo.

Sia chiaro: non perche' l'ordine scrivesse delle cose sbagliate. Ma perche' quelle cose non si dicono. O perlomeno non si dicono in quel modo cosi' categorico e cosi' preciso.

Queste cose vanno dette e non dette. Le leggi vanno si' date tal quali sia al magistrato della Consulta che alla Siora Pina, massaia verace, ma subito dopo vanno interpretate, circolarizzate, localizzate, regionalizzate, personalizzate. Vanificate. Eluse.

Oddio, a voler fare a tutti i costi il Pierino primo della classe, un caso di non necessita' del collaudo ci sarebbe, e riguarda gli interventi locali e di riparazione (sta riparazione meriterebbe un post da sola).

Ma c'e' una cosa che nella nota citata mi ha colpito di piu'. Ed e' il fatto che vi sono "ripetute richieste di chiarimento relativamente alla necessita' di procedere al deposito (...) e in ordine di effettuare il collaudo statico (...)."

Sarebbe? Dopo sei anni dall'obbligo di applicare le NTC 2008, c'e' tra i colleghi chi ha ancora questi dubbi?

Ma non me la sento di mandare al patibolo questi dubbiosi (vedasi le postille a questo argomento). In effetti la nostra legge sembra scritta da Talebani certosini.

Senza alcuna istruzione (o almeno sino all'altro ieri) ne' per il magistrato di Consulta, ne' per la Siora Pina in cose domestiche seriamente affacendata, ti arriva una norma senza analisi di valore, senza gradazione applicativa tra un limite inferiore ed un limite superiore in una scala di importanza, senza uno straccio di valutazione d'impatto.

Tutto finisce nell'unica categoria di "cio' che puo' costituire pericolo per la pubblica incolumita'". Dove non c'e' bianco, giallo o rosso che tenga. Il codice di accettazione in caso di sinistro ha un solo colore: nero.

Ecco perche' secondo POA, il tecnico ma in ultima analisi anche il committente, faticano a capire il valore sociale della norma (sarebbe meglio dire regola) e fanno di tutto per eluderla.

In questo sforzo elusivo, io istruttore per conto dello stato, ho visto cose che voi umani neppure immaginate.

E sia ben chiaro: non dico di omettere delle verifiche ingegneristiche, ma solo di semplificare gli obblighi amministrativi. Rispettando una certa gradualita'


I DIVERSI PROFILI DI DIRETTORE LAVORI E DI COLLAUDATORE STATICO
I attesa di partorire la terza puntata sul collaudo (post 175 e 176) vedo di scaricare la mente da un rovello che mi tormenta da tempo.

Domanda: c'e' differenza di ruolo tra direttore dei lavori e collaudatore?

Vediamo.
  • Entrambi sono nominati dal committente.
  • Entrambi sono a pagamento
  • Entrambi sono in corso d'opera
  • Entrambi controllano l'esecuzione
  • Entrambi si fanno consegnare il progetto
  • Entrambi si fanno consegnare i certificati di prova sui materiali
  • Entrambi possono fare o non fare prove di carico
Poi e' vero, il direttore dei lavori fa delle cose che il collaudatore non fa; tipo le verifiche sui contratti della manodopera, e l'accettazione dei materiali. Piu' qualcos'altro.

Il direttore fa le pulci all'impresa ma non al collaudatore. Il collaudatore fa le pulci all'impresa ma anche al direttore lavori.

Altola'! Il collaudatore controlla il direttore lavori? Ma come, il committente paga un tizio perche' non si fida di chi gia' sta pagando per controllare tutto?

Mi pare ci sia una ridondanza di controllo e di... persone. A dirla benevolmente.

Come mettere a posto le cose?

Qua il caldo afoso mi fa brutti scherzi e mi fa un pochetto visionario. Tre idee:
  1. in tanti casi il collaudo statico lo puo' fare benissimo il direttore dei lavori;
  2. per introdurre un livello di controllo non ridondante occorre differenziare  l'oggetto del controllo del collaudatore da quello del direttore dei lavori;
  3. se l'entita' dell'opera lo richiede, e solo allora, si puo' anche pensare di validare l'operato del direttore dei lavori con un ulteriore grado di verifica, sempre a spese del committente.
Con riguardo al punto 1) faccio notare che il direttore dei lavori spesso fa gia' il collaudo tecnico amministrativo (non e' un baluba messo li' perche' bisogna).

Con riguardo al punto 2) trovo assurdo che il controllo "di produzione" del bene sia affidato contemporaneamente a due organi distinti: chi meglio del direttore dei lavori puo' certificare la corretta esecuzione del progetto? E' li' sostanzialmente per questo.

E forse al collaudatore poco interessa la corretta disposizione dei ferri, la formulazione del mix design del calcestruzzo o che altro. Forse dovrebbe controllare la prestazione dell'opera. Cioe' che il suo comportamento sia conforme alle previsioni di progetto, per deformazioni, sollecitazioni, oscillazioni.

Ovviamente sarebbero cavoli del collaudatore informarsi preventivamente sulla qualita' esecutiva delle strutture. Ma non sarebbe sua cura certificarla.

Con riguardo al punto 3) faccio notare come gia' ci siano piu' livelli di controllo per opere particolarmente importanti. Per esempio a livello di progetto.

Provo allora a ricapitolare.

Il collaudo statico e' sempre obbligatorio e al committente costa.

Il collaudo statico potrebbe farlo quasi sempre il direttore dei lavori. Con un certo risparmio finanziario per il committente.

Per opere particolarmente impegnative il collaudo statico potrebbe avere anche un secondo livello di esecuzione, ovverosia quello di verifica prestazionale di prodotto (e non piu' di controllo di filiera esecutiva).

Un po' quello che succede in Formula 1, dove il collaudatore della vettura non si preoccupa di quanto siano state strette le candele o di come siano state fatte le saldature. Si preoccupa solo di verificare le prestazioni del bolide su strada, suggerendo le eventuali correzioni e modifiche.

Cio' comporterebbe:
  • due livelli di controllo distinti, a) di esecuzione, b) di prestazione;
  • la possibilita' per il normatore di prescriverli in maniera opportunamente differenziata, secondo la rilevanza delle costruzioni;
  • in alcuni casi il controllo di esecuzione potrebbe far fede anche per il controllo di prestazione, con risparmio finanziario per il committente;
  • la facolta' per il normatore (ma anche per certi "grandi committenti") di riservarsi una specie di super controllo sia sul direttore dei lavori che sul progettista, cio' per opere particolarmente impegnative per le finanze e per la sicurezza.
Alla fine della giostra:
  • direttore dei lavori e collaudatore continuerebbero ad essere nominati dal committente;
  • direttore dei lavori e collaudatore continuerebbero ad essere a pagamento;
  • il direttore dei lavori sarebbe nominato in corso d'opera, ma assolutamente non il collaudatore;
  • solo in casi rilevanti sarebbero richiesta la presenza di entrambi i professionisti;
  • il direttore dei lavori controllerebbe l'esecuzione e la corrispondenza al progetto, mentre il collaudatore controllerebbe il comportamento finale della struttura sotto sollecitazione;
  • entrambi non potrebbero fare a meno del progetto, che non sarebbe loro;
  • entrambi non potrebbero fare a meno dei certificati di prova, ma solo il direttore dei lavori sarebbe responsabile dell'accettazione dei materiali;
  • il direttore dei lavori potrebbe omettere le prove di carico, ma ovviamente non potrebbe ometterle il collaudatore.
Potrebbe essere un'idea per iniziare a semplificare gli adempimenti amministrativi.


POSTILLE A L' "OBBLIGO DI DEPOSITO E DI COLLAUDO PER TUTTE LE STRUTTURE"
Qui si beve un amaro calice. Avvisati.

Dietro alla nota dell'ordine ci deve per forza stare qualcosina di piu' di un chiarimento a qualche onesto quesito. Ed e' a livello regionale che le cose si fanno entangled, intrecciate.

Succede infatti tra stato e regioni quel che succede tra fisica classica e fisica quantistica: le regole a livello superiore non sono piu' valide a livello inferiore. Perche' a livello inferiore tutto diventa piu' sfumato, incerto. Il piu' si fonde col meno a formare uno stato quantico entangled, intrecciato, che collassa in qualcosa di certo solo quando lo sperimentatore misura.

L'analogia calza perfettamente con i rapporti tra stato e regioni nel caso di regole.

Vediamo qui nel Veneto cosa puo' essere successo.

(Ma lo stesso vale per Toscana, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e per tante altre regioni che potremo dire essere passate, in qualche momento, per stati entangled.)

E' successo, facendola estremamente breve, che dopo l'OPCM 3274 del 2003 la regione del Veneto si sia sentita autorizzata a ben piu' che procedere ad una zonazione sismica. E che con deliberazione amministrativa 67/2003 del proprio consiglio regionale (consiglio regionale) abbia dato delle disposizioni che probabilmente spettavano solo allo stato. Vi leggiamo infatti:

"A far data dall’8 novembre 2004, cioè diciotto mesi dopo l’entrata in vigore dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003, come modificata dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 ottobre 2003, n. 3316, nei territori dei comuni classificati sismici in zona 2, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, fermo restando l’obbligo della concessione edilizia o della dichiarazione di inizio attività, è tenuto a depositare presso il Comune competente per territorio il progetto, in doppio esemplare, sottoscritto da un tecnico abilitato e iscritto al relativo albo professionale, nei limiti delle proprie competenze, nonché dal direttore dei lavori, ai sensi dell’art. 17 della legge 64/74."

E poco oltre:

"Vengono individuate quali zone a bassa sismicita', ai sensi dell'art. 18 della legge 64/1974, i comuni che ricadono nella zona 3 e nella zona 4. Conseguentemente nei territori dei comuni ricadenti in zona 3 non sono necessari ne' il deposito dei progetti, ai sensi della citata legge n. 64/1974, ne' gli adempimenti successivi, fermo restando l'obbligo di progettazione antisismica. A tal fine il progettista e' tenuto ad allegare al progetto l'attestazione di aver tenuto conto che le calcolazioni sono conformi alle normative sismiche vigenti. Per i comuni del Veneto ricadenti in zona 4, non vi e' obbligo di progettazione antisismica, salvo che per gli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalita', durante gli eventi sismici, assume rilievo fondamentale per le finalita' di protezione civile nonché per gli edifici e le opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso. La Giunta regionale adotta criteri e modalita' attuative per l'applicazione di tali disposizioni."

Valutate un po' voi se la questione non e' un pochetto entangled.

Lo stato ci ha provato a far collassare questa confusione in uno stato quantico, pardon, legittimo definitivo. E lo ha fatto con sentenze della corte costituzionale. Ricordo la 182/2006 per la Toscana, la 254/2010 per il Friuli Venezia Giulia, la 201/2012 per il Molise.

Per il Veneto nulla. Probabilmente perche' le deliberazioni amministrative del consiglio regionale non passano al vaglio di legittimita' del governo nazionale. Per Bacco!

Anzi, proprio la Giunta Regionale del Veneto riaffermava con deliberazione 71/2008:

"(...) per gli aspetti amministrativi, con particolare riguardo agli oneri di deposito e di verifica degli elaborati di calcolo, è confermata la classificazione sismica dei Comuni del Veneto di cui all’elenco (allegatoI) della Delibera di Consiglio Regionale n. 67/03."

Come si vede qui nel Veneto l'equazione di Schrodinger e' ancora lontana dal collassare in una qualche certezza ingegneristica.

E probabilmente e' proprio per questo motivo che l'ordine degli ingegneri cui appartengo, ancora oggi si trova con notevoli gatte da pelare.

Gatte di Schrodinger. Ovviamente.

P.S.: alla pubblicazione del post non mi risulta che le citate deliberazioni venete siano state ritirate.

^  ^  ^

Bene. Post terminato anche stavolta.

Dato il caldo e il tormentone dell'argomento trattato spero almeno che nel frattempo vi siate serviti di caffe' freddo. Magari adeguatamente shakerato. Una autentica delizia.

Alla prossima.

Vi auguro 15 giorni di proficuo lavoro.
Vs. POA

[ 183°] THE PROFESSIONAL PROFILES OF CONSTRUCTION MANAGER AND OF TESTER OF STRUCTURES - CONSIDERATIONS.
No english version for this post... sorry.

5 commenti:

  1. Beh, aggiungerei che il collaudatore è un pubblico ufficiale e rappresenta lo Stato. Di conseguenza il committente che non è soddisfatto del DL lo può sostituire, mentre non può sostituire il collaudatore, se questi non rassegna le dimissioni. Poi è vero che il collaudatore dovrebbe essere garante della sicurezza dell'opera, tenuto conto della progettazione e dell'esecuzione (e quindi indirettamente, anche della DL), mentre le NTC/08 lo riempiono di funzioni che appaiono più formali e burocratiche che sostanziali. Penso, poi, che il collaudatore sia particolarmente importante nei casi in cui progettista e DL delle strutture sono la stessa persona, in quanto la DL viene a svolgere un'attività di verifica nei riguardi dell'esecuzione ma, ovviamente, non nei riguardi della corretta formulazione del progetto. Giorgio Serafini

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    1. Buondi' Giorgio.
      Avrei voluto risponderle un po' prima ma Blogspot me lo impediva. Sa, i capricci dei cookie di terze parti...
      Vediamo se almeno ricordo cosa le scrivevo una settimana fa...
      Ecco, mi ritrovo su molto ma non su tutto il suo pensiero.
      In particolare non mi ritrovo sul fatto che il collaudatore non possa venir sostituito. Senz'altro svolge un servizio di pubblica necessita' (C.Pen. artt. 359,481) ma in generale e' pur sempre a libro paga del committente. Io stesso sono stato sostituito dopo un collaudo "sfavorevole". Si trattava di una passerella ciclopedonale di 120 m su sei campate: le confesso che non sono mai stato poi cosi' felice.
      Sul resto mi ci ritrovo: basterebbe pensare che il collaudatore statico e' l'ultimo "stargate" oltre il quale l'opera prende servizio. Con buona pace della pubblica incolumita'.
      ;-)

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  2. E' di certo opportuno che collaudatore e direttore lavori rimangano distinti con funzioni distinte, non sovrapponibili. Che siano integrativi e aggiungano valore l'uno al lavoro dell'altro. La proposta è sensata. Il collaudatore, poi, per definizione dovrebbe essere più indipendente e non posto sotto un generico contratto di parte, ma da un atto super partes, così come la parcella dovrebbe essere avvallata e tenuta fissa da un Ente terzo s.p. (es. Organi ben definiti degli ordini degli Ingegneri, o di Enti pubblici non coincidenti con la Committenza...).

    Bodir

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  3. Risposte
    1. Devo devo devo.
      Intanto prenditi un abbraccio grandissimo!

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