domenica 17 marzo 2013

[160°] LA SENTENZA N. 380/12 DEL TRIBUNALE DI L'AQUILA (3a puntata)

IL PROCESSO ALLA COMMISSIONE GRANDI RISCHI
3a puntata:  Il parametro di giudizio e le dichiarazioni degli imputati

Nella scorsa puntata - la seconda - si era passata in rassegna la legislazione che regola l'attivita' della Commissione Grandi Rischi (CGR) affiche' il giudice potesse addebitare a questa:

"non (...) la mancata previsione del terremoto, la mancata evacuazione della città di L’Aquila o la mancata promulgazione di uno stato di allarme, ma (...) la violazione di specifici obblighi in tema di valutazione, previsione e prevenzione del rischio sismico disciplinati dalla vigente normativa."

E non vi era dubbio giuridico che a convincere gli aquilani a restare in casa la notte del 6 aprile 2009 fosse stata proprio la CGR, con argomentazioni tutt'altro che fondate su comportamenti e convincimenti corretti.

In questo quarto capitolo, lunghissimo - da pagina 182 a pagina 306 (in questo post ne vediamo solo la prima parte) - viene ora ritagliata dal giudice, come in una operazione sartoriale, il profilo, il tratto, il contorno della colpa (giudiziaria) associata alla condotta che il P. M. ha contestato alla CGR.

Non stupira' che ad ogni colpo corrisponda un morto: quella che e' riassunta in questa terza puntata e' la verita' giudiziaria della sentenza di primo grado dove gli imputati sono stati appunto condannati - tra le altre cose - a sei anni di reclusione.

Ma vediamo.

L'addebito risuona come una campana a morto a pagina 182:

"(...) violazione di specifici obblighi in tema di valutazione, previsione e prevenzione del rischio sismico disciplinati dalla normativa vigente alla data del 31.3.09 e la violazione di specifici obblighi in tema di informazione chiara, corretta e completa.".

La difesa cerchera' di spostare il dibattimento su questioni squisitamente scientifiche (cfr. a pagina 183):

"[difesa del Prof. Barberi, N.d.POA] Non vi è dubbio infatti che, fondandosi sostanzialmente l’attribuzione di responsabilità da parte dell’Accusa, su di un presunto giudizio di “imperizia” degli esperti (mancata conoscenza delle dinamiche sismologiche, oltrechè di negligenza ed imprudenza), tale giudizio non potrà che essere parametrato sulla base di elementi scientifici assolutamente incontestabili, nel senso che il gravissimo rimprovero dovrà trovare sicuro fondamento nella evidente discrasia fra quanto affermato in sede di CGR e quanto, al contrario, assunto dalla scienza ufficiale.
Tale presunto “scollegamento” deve pertanto essere valutato non sulla base di giudizi di valore soggettivisticamente formulati, ovvero sulla base di una qualche intime conviction, bensì su parametri quantificabili e dunque dotati di assoluta oggettività, e tale quantificazione dovrà essere operata sulla base di uno standard metodologico condiviso dalla intera comunità scientifica.
".

Ci si aspetterebbe qualcosa di simile al processo alla Scienza descritto dai media, ma lo svolgimento processuale e' tutt'altro.

Cosi' il giudice a pagina 184 delle motivazioni:

"Il giudizio di penale responsabilità non deve essere condotto (...) assumendo come parametro  metodologico le affermazioni scientifche degli imputati e ricercando argomentazioni scientifche di segno contrario o seguendo una intime conviction, come dice l’avv. Petrelli.
Al contrario il giudizio di penale responsabilità assume un parametro metodologico di tipo esclusivamente normativo.
".

Questo taglio non e' stato colto nei resoconti dei media post-sentenza...

E difatti (cfr. pagina 184 seguito):

"La verifica dibattimentale, pertanto, non ha riguardato l’analisi delle posizioni scientifiche circa la possibilità (o meglio l’impossibilità) di prevedere i terremoti e neanche ha riguardato l’analisi circa la validità e l’efficacia, quali strumenti di previsione, degli studi relativi ai cd. fenomeni precursori dei terremoti, proprio in quanto tali argomenti risultano del tutto estranei al perimetro delineato dal capo di imputazione."

"L’oggetto della verifica dibattimentale, in simmetria al capo di imputazione, è stato quello di accertare, alla luce della normativa vigente alla data della riunione del 31.3.09, l’adeguatezza e la correttezza dell’operato degli imputati in termini di diligenza, prudenza, perizia e di osservanza di leggi regolamenti, ordini o discipline nella loro veste di componenti della Commissione Grandi Rischi e in relazione agli scopi e alle funzioni di detta Commissione; e di verificare, poi, se la violazione ai doveri cautelari di valutazione del rischio e di corretta informazione, connessi alla qualità e alla funzione degli imputati, e tesi alla previsione e alla prevenzione, abbia causato o contribuito a causare le morti e le lesioni contestate nell’imputazione.".

Quindi si passa ad analizzare i vari profili della condotta della CGR: un colpo un morto, appunto.

Si parte dalle dichiarazioni in tema di prevedibilita' dei terremoti (cfr. da pagina 187 a pagina 189).

Il giudice mostra le sue tagliole:

"- non è possibile fare previsioni - (prof. BOSCHI)"
- è estremamente difficile fare previsioni temporali sull’evoluzione dei fenomeni sismici - (prof. BARBERI)
- qualunque previsione non ha fondamento scientifico - (prof. BARBERI)"

"[GIUDICE, N.d. POA] Tali affermazioni generano grande disorientamento poiché, dal loro insieme, non è dato sapere se è impossibile fare previsioni, oppure se fare previsioni è possibile anche se operazione estremamente difficile, e se la previsione fatta, pur se estremamente difficile, abbia o meno valore scientifico.".

E' uno schiaffo alla prudenza: 1 a 0 per il giudice, ovvio.

Ma non va meglio quando si passa alle dichiarazioni in tema di precursori sismici (cfr. da pagina 189 a pagina 196).

A pagina 193 si legge (ci si riferisce alla riunione della CGR):

"Alla domanda inizialmente posta dal prof. BARBERI - se nei terremoti del passato c’è testimonianza di sequenze sismiche che precedono forti terremoti - è seguito dunque, un breve e generico dibattito, all’esito del quale il prof. BARBERI ha concluso nel senso che - non c’è nessun motivo per cui si possa dire che una sequenza di scosse di bassa magnitudo possa essere considerata precursore di un forte evento -.".

Ma pare che il giudice conosca anche di sismologia se subito dopo afferma:

"Tale conclusione, tuttavia, è in irriducibile contrasto con il fatto che la storia della città di L’Aquila è stata caratterizzata dal ripetersi di terremoti distruttivi preceduti da sciami sismici. In particolare sia il terremoto del 27 novembre 1461 che quello del 2 febbraio 1703 furono accompagnati da un’intensa attività sismica e vennero preceduti da sequenze sismiche.".

Per concludere lapidario a pagina 196:

"il giudizio di colpevolezza si basa sulle insufficienti, incomplete ed inadeguate modalità di analisi del rischio sismico, sullo scarso approfondimento dell’esame dello specifico indicatore di rischio sul quale il prof. BARBERI aveva ritenuto di dover incentrare la discussione.".


Da pagina 196 a pagina 208 vi si legge sulle dichiarazioni sull'evoluzione dello sciame in corso.

Gli uno-due si susseguono come lampi. Eccone alcuni tra i piu' spettacolari e di effetto.

"- (...) i forti terremoti in Abruzzo hanno periodi di ritorno molto lunghi. Improbabile il rischio a breve di una forte scossa come quella del 1703, pur se non si può escludere in maniera assoluta. - (prof. BOSCHI)".

"(...) E’ pertanto evidente che nulla può essere escluso in maniera assoluta. Dunque la frase riportata appare un banale luogo comune, che ha il valore di un intercalare, usato come mero riempitivo. [GIUDICE, N.d. POA]".

Piuttosto che:

"- Ovviamente essendo la zona di L’Aquila sismica, non è possibile affermare che non ci saranno terremoti; ma la zona è sismica e dire che domani non succederà qualcosa è difficile -. [Prof. EVA, N.d. POA]"

"L’affermazione, infatti, è talmente scontata, fa riferimento ad un dato talmente pacifico ed universalmente conosciuto, che non se ne comprende l’apporto circa le funzioni di previsione, prevenzione e valutazione del rischio. Dire che in una zona sismica non si possono escludere terremoti, significa operare una vuota tautologia, in quanto se una zona non fosse interessata da terremoti non sarebbe definita sismica. [GIUDICE, N.d. POA]".

La sezione termina con un commento sulle parole del Prof. Calvi (cfr. a pagina 208):

"Le parole pronunciate dal prof. CALVI nel corso della riunione hanno integrato un macroscopico errore di valutazione o quantomeno un macroscopico errore espositivo in termini di comunicazione e di informazione che ha prodotto un ampio effetto rassicurante in ordine allo scenario che ci si poteva attendere dall’evoluzione dello sciame in corso.".

Da pagina 208 a pagina 220 si legge sulle dichiarazioni sulla "normalita'" del fenomeno e sullo scarico di energia.

Ad avviso di POA in questa sezione e' descritto come un tecnico puo' decidere di suicidarsi.

Vi si legge:

"[Prof. DE BERNARDINIS, N. d. POA] - non c’è un pericolo, io l’ho detto al Sindaco di Sulmona, la comunità scientifica mi continua a confermare che anzi è una situazione favorevole perciò uno scarico di energia continuo, e quindi sostanzialmente ci sono anche degli eventi piuttosto intensi, non sono intensissimi, quindi in qualche modo abbiamo avuto abbiamo visto pochi danni -.".

"Le dichiarazioni relative al tema della qualificazione dello sciame sismico in corso quale fenomeno “normale” e al tema relativo allo “scarico di energia” determinato dallo sciame sismico quale “situazione favorevole”, sono ambigue, approssimative, vengono trattate in modo apodittico, non argomentato ed estremamente superficiale e si pongono in evidente contraddizione con l’impossibilità, più volte richiamata dal prof. BARBERI nel verbale, di formulare previsioni scientificamente valide.".

Incidentalmente ed a proposito dello scarico di energia viene riportata a pagina 216 una frase attribuita, durante il dibattimento, al Dott. Bertolaso:

"Indagato di reato connesso Bertolaso G. - Voglio dire non è che io stavo facendo con questo discorso del rilascio di energia un’affermazione che mi ero inventato io, o che derivava dal fatto che mi fossi messo a fare ricerche in campo sismico in modo autonomo. Era un’affermazione che io avrò fatto durante la mia competenza, responsabilità, decine e decine di volte. Non c’è stato, dottor Picuti, [il P.M., N.d. POA] mai un solo scienziato degno di tale nome, italiano o straniero che mi abbia mai detto: - Ma che cosa stai dicendo-. Mai uno che prima delle 3 : 32 del 6 aprile 2009 mi abbia mai contestato quest’affermazione.".

E ditemi se cosi' non si perde la vita (risposta del P.M.):

"Pubblico Ministero, dottor Picuti - Lo sa perché glielo dico, non è così scontato, dottor Bertolaso. Non è così scontato, perché in realtà il professor Eva, il Professor Boschi, a me hanno detto esattamente l’opposto. Mi hanno detto che questo da un punto di vista scientifico è una cosa assolutamente errata. Perciò le sto facendo questa domanda: lei mi guarda come se fossi un marziano.
No, è importante. Perché se lei mi dice: “Ho detto a Boschi questa cosa, e Boschi non mi ha mai detto niente, anzi mi faceva sì con la testa”, io penso che o Boschi non capiva la sua affermazione, o Boschi ha detto una cosa sbagliata a me. Quindi, non è che le faccio delle domande perché ho tempo da perdere. Perché ci sono delle incongruenze tra quello dice lei ora e quello che mi risulta nelle carte del processo.
".

E l'addio alle palle...

"Indagato di reato connesso, Bertolaso G. - Apprendo ora che la vicenda delle mie affermazioni sul rilascio di energia, e quindi liberazione di energia, e meno probabilità di forti scosse è una teoria sbagliata. (...).".

Conclusa la rassegna sulle dichiarazioni diciamo... di rilievo scientifico della CGR, da pagina 220 a pagina 231 si legge sull'effetto rassicurante della condotta della CGR. Colpisce la frase a pagina 220:

"La rassicurazione non costituisce un segmento della condotta che il P.M. contesta agli imputati; costituisce in realtà l’effetto prodotto dalla condotta contestata.".

Un chiarimento in linea con quanto sin qui visto.

[continua...]
^   ^   ^

A seguire nella quarta puntata: Il parametro di  giudizio e "l'analisi del rischio: previsione e prevenzione".

Assolutamente da non perdere.
Vs. POA

P.S.: un grazie al solito Giorgio, ingegnere in Venezia, per l'avermi regalato delle foto stupende per la testata di POA.

[ 160°] ITALIAN SCIENTISTS SENTENCED TO SIX YEAR IN PRISON FOR EARTHQUAKE FORECAST (3rd part) 
No english version for this post... sorry.

3 commenti:

  1. Grazie di questo enorme lavoro. E' veramente interessantissimo.

    RispondiElimina
  2. interessante si... ma se fossi POA mi asterrei da commenti severi e attenderei con pazienza la sentenza di Appello che sbianchetterà tutto......altrimenti rischia di fare la fine di Barberi &co.
    sir. ing. stephan di Borgo Pio.

    RispondiElimina
  3. Ciao Willyco, de nada.
    Una cosa e' certa: e' enorme e cominciano a mancarmi i post tipici di POA, magari con due righe di avanspettacolo :)))

    Urca! Come devo salutarti... sir. ing. stephan di Borgo Pio...
    Be', benvenuto ;)
    Io credo di essermi astenuto da commenti severi: certo che severe sono le descrizioni.
    Cmq non vorrei scambiare qui alle Officine la lettura di una importantissima sentenza con un qualcosa che rinvia al tifo da stadio.
    E' solo uno scambio di (serie) opinioni tra lettori durante la pausa caffe'.
    Ad ogni modo non sottostimo la tua osservazione e rimetto nelle prossime puntate le note redazionali che gia' avevo inserito - a scanso di equivoci - nella seconda puntata.
    ;)

    RispondiElimina